Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 24
13 / 394In vigore dal 20 ago 1938
Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista più di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, può esserne disposta la fusione.
In caso diverso è in facoltà del Ministro pei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalità giuridica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-24