Art. 216
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 216

163 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
La facoltà di sopraelevare può essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purchè questi abbia anche la proprietà della terrazza sovrastante, ovvero quando l'edificio sia coperto da tetto, e purchè ottenga preventivamente il consenso insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi o prestiti. Non occorre all'uopo il previo consenso dei proprietari dei piani sottostanti, i quali, però, hanno facoltà di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici alla sopraelevazione se provino che dalla medesima possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facoltà di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-216