Art. 186
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo XICapo 1

Art. 186

369 / 394
In vigore dal 18 lug 1949
Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell', sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria. Restano fermi i corrispettivi e le agevolazioni tributarie previste dall'.

Note all'articolo

  • La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-186