Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XI›Capo 1
Art. 186
369 / 394In vigore dal 18 lug 1949
Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell', sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria.
Restano fermi i corrispettivi e le agevolazioni tributarie previste dall'.
Note all'articolo
- La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-186