Art. 180
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo XICapo 1

Art. 180

363 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio, per il completamento del programma già stabilito, mutui per l'importo di lire 10.240.000. A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-180