Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XI›Capo 1
Art. 173
356 / 394In vigore dal 20 ago 1938
A favore delle cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati a carattere popolare od economico ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alle costruzioni sociali, gli istituti di cui agli del presente testo unico possono concedere mutui, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano.
I mutui contratti e da contrarsi sono garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove sia richiesto dagli enti mutuanti, mediante trattenuta senza limitazione alcuna sulla pensione dei soci assegnatari.
La erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avviene a rate proporzionali in base a nulla osta da rilasciarsi dal Ministero dei lavori pubblici su gli stati di avanzamento dei lavori.
Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dello inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell' (comma 6°) e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione degli eventuali interessi a credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-173