Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 168
150 / 394In vigore dal 20 ago 1938
È concesso l'esonero, per il periodo di anni 25, dalla imposta e sovraimposte sui fabbricati, alle case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, costruite da privati, società ed enti nonché alle sopraelevazioni di edifici già costruiti, purchè tali costruzioni siano state eseguite dopo il 5 luglio 1919 o già iniziate alla data del 1° dicembre 1936, e dichiarate abitabili dalle competenti autorità comunali entro il 31 dicembre 1937. Tale esenzione è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa è concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori. La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente autorità e la trasformazione dovrà essere denunziata preventivamente alla competente autorità finanziaria.
La costruzione o ricostruzione s'intende iniziata, ai sensi del precedente comma, qualora siano almeno incominciate le opere murarie di fondazione.
Agli effetti dell'esonero di cui al primo comma, la denunzia della costruzione o ricostruzione già iniziata deve essere stata premutata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 25 febbraio 1937, corredata da prova che l'inizio della costruzione o ricostruzione sia avvenuto entro il predetto termine del 1° dicembre 1936.
La stessa esenzione è concessa alle nuove costruzioni adibite ad alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, iniziate fra il 5 luglio 1919 e il 25 agosto 1925 ed atte all'uso cui sono destinate non oltre il 31 dicembre 1928.
Per i nuovi fabbricati ad uso di alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, nonché pei nuovi fabbricati ad uso di abitazione e per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati dopo il 31 dicembre 1936 ma entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione dell'imposta erariale e delle sovraimposte sarà fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.
L'esenzione venticinquennale spetta altresì agli edifici scolastici, agli ospedali, alle case di cura e di assistenza, ai ricoveri, ai collegi, alle caserme, agli educandati, agli orfanotrofi e simili nonché agli alberghi popolari costruiti da enti, semprechè dette costruzioni siano eseguite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 e risultino iniziate non oltre il 1° dicembre 1936, fermo il disposto del terzo comma del presente articolo.
L'esenzione predetta è pure concessa alle nuove costruzioni od alle parti di esso adibite ad uso di autorimesse, condotte a termine tra il l° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1937, semprechè già iniziate al l° dicembre 1936 e ferma l'osservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-168