Art. 165
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 165

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In vigore dal 20 ago 1938
Alle case di abitazione costruite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 sono applicabili le agevolazioni tributarie di che ai seguenti articoli del presente capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-165