Art. 161
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 161

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In vigore dal 20 ago 1938
È concessa l'esenzione per il periodo di 25 anni dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati, alle nuove case economiche eseguite dal 5 luglio 1919 da società, da privati e dagli enti non compresi nell' e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, purchè la costruzione di esse abbia già avuto inizio alla data del 1° dicembre 1936 ed a condizione che sia intervenuta la denunzia nel termine perentorio di cui al terzo comma dell'. La stessa esenzione è concessa alle case popolari ed economiche fruenti di contributo erariale, costruite entro il 30 giugno 1938 da società e loro soci e dagli enti non compresi nell' ed indipendentemente dalla dichiarazione di abitabilità. Detta esenzione è subordinata alla condizione che il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei Conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.
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