Art. 16
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 16

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In vigore dal 3 dic 1960
Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati: 1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; 2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari; 3° gli istituti autonomi per case popolari; 4° le gestioni speciali di cui all' ultimo comma; 5° le società di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri; 6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati; 7° le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci; 8° le società cooperative di credito e le società di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci; 9° i soci delle società menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°. 10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari; 11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti; 12) gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali; 13) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell' del presente testo unico; 14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti. 15°) L'Istituto nazionale per la case ai maestri. 16) l'U.N.R.R.A. Casse. Il beneficio del mutuo non può essere accordato ai privati, nonché alle società di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-16