Art. 141
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo VIII

Art. 141

336 / 394
In vigore dal 1 gen 2005
I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualità tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente. Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse. La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative da essa finanziate, può consentire che il riscatto come previsto dal primo comma, avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalità da essa fissate, purchè la prima rata non minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo, le garanzie e gli interessi dovuti. Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi o prestiti è tenuta a consentire la cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell', commi 2° e 3°.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-141