Art. 126
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 126

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In vigore dal 20 ago 1938
All'adempimento dei compiti di vigilanza il Ministero provvede direttamente o mediante gli uffici del genio civile curesta, in massima, demandato l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistare i certificati di pagamento in conto dei mutui concessi, accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte, tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilità, di buone condizioni igieniche e sanitarie e se siano utilizzate dagli assegnatari a scopi contrastanti con le disposizioni in vigore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-126