Art. 102
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 102

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In vigore dal 20 ago 1938
Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, può il Ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non soggetto ad alcun ricorso od azione, disporre la riduzione ad un numero minore di ambienti, degli apppartamenti assegnati o da assegnare. Nell'esercizio di tale facoltà si deve tener conto soltanto delle condizioni nelle quali l'assegnatario versava al momento dell'assegnazione, prescindendo da modificazioni successive. La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento è a carico del socio che beneficierà della nuova distribuzione. Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli art. 741 e seguenti del Codice stesso.
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