Art. 101
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 101

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In vigore dal 20 ago 1938
I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinché chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni: a) della rispettiva data d'iscrizione; b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta; c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all' ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso; d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c). Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso è inammissibile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-101