Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 10
119 / 394In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti per la concessione di mutui a società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra il personale di ruolo ed i pensionati delle ferrovie stesse.
Ai mutui suddetti si applicano le disposizioni di cui all'.
L'annualità di ammortamento e dei relativi interessi al netto del contributo erariale è iscritta, anno per anno, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.
Il tasso d'interesse e tutti i rapporti derivanti dalla concessione del mutuo, fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le cooperative, sono regolati dalle disposizioni che disciplinano i mutui concessi direttamente dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative da essa finanziate.
Per la concessione dei mutui di cui sopra e per la gestione decapitali mutuati, sono istituiti speciali conti correnti ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-10