Art. 6
Regolamento

Art. 6

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In vigore dal 21 set 1938
I capi 3°, 4° e 5° del titolo III dello stesso regolamento sono così modificati: «CAPO 3°. Fanali e Segnalazioni. «Sezione 1ª. - Fanali e segnali visivi che gli aeromobili devono portare. Segnali sonori. «§ 1. - Nozioni Generali. «Art. 78. - I regolamenti relativi ai fanali che gli aeromobili devono portare sono applicati in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto al levar del sole. Durante questo intervallo, non deve essere acceso alcun altro fanale che possa essere scambiato per i fanali previsti dal presente regolamento. Questi ultimi non devono essere abbaglianti. «Art. 79. - Se uno dei fanali indicati in questo regolamento viene a spegnersi sull'aeromobile in volo, e non può essere immediatamente riacceso, l'aeromobile deve atterrare non appena possa farlo senza pericolo. «Art. 79-bis. - Se, per difficoltà di fabbricare lampade corrispondenti alle condizioni specificate nel presente regolamento, fosse inevitabile, per i fanali a settore, un incrocio irregolare di detti fanali, il loro raggio deve essere ridotto al minimo possibile; non deve esistere alcun settore senza fanale visibile. «Art. 80. - Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano l'applicazione dei regolamenti speciali emanati relativamente ai fanali supplementari di segnalazione o di posizione per gli aeromobili militari, per gli aeromobili esclusivamente adibiti a un servizio di Stato, o per gli aeromobili in gruppo. Tali disposizioni non impediscono l'impiego di eventuali segnalazioni di riconoscimento adottate dal proprietario dell'aeromobile, previa autorizzazione del Ministero dell'aeronautica. « § 2. - Fanali e segnali visivi degli aeromobili. «A) Aerodine munite di organo motopropulsore. «Art. 81. - Ogni aerodina munita di organo motopropulsore, che si trova in volo o manovra sulla pista di atterraggio di un aeroporto terrestre, deve portare i seguenti fanali: a) a destra, un fanale verde sistemato in modo da far vedere verso l'avanti una luce ininterrotta per tutta l'apertura di un angolo diedro di 110°, formato da due piani verticali, uno dei quali parallelo al piano di simmetria dell'aeromobile e diretto in avanti, e l'altro diretto verso destra; questo fanale deve essere visibile a una distanza minima di almeno otto chilometri; b) a sinistra, un fanale rosso sistemato in modo da far vedere verso l'avanti una luce ininterrotta per tutta l'apertura di un angolo diedro di 110°, formato da due piani verticali, uno dei quali parallelo al piano di simmetria dell'aeromobile e diretto in avanti e l'altro diretto verso destra; questo fanale deve essere visibile a una distanza minima di almeno otto chilometri; c) di dietro, un fanale bianco disposto in modo da far vedere verso la parte posteriore una luce ininterrotta per tutta l'apertura di un angolo diedro di 140°, formato da due piani verticali e diviso in due parti eguali dal piano di simmetria dell'aeromobile; questo fanale deve essere visibile a una distanza di almeno cinque chilometri. Se, per l'applicazione delle norme del presente articolo, uno dei fanali deve essere costituito da più fanali, il campo di visibilità di ciascuno di essi deve essere limitato in guisa che solo un fanale alla volta sia visibile. Quando l'aerodina abbia una larghezza massima inferiore a 20 metri, i fanali prescritti nel presente articolo possono Parte di provvedimento in formato grafico essere combinati in una o più lampade situate al centro, purchè siano soddisfatte le condizioni previste nel presente articolo relative al colore e alla visibilità. «Art. 82. - Ogni aerodina munita di organo motopropulsore, che si trovi in movimento sulla superficie dell'acqua, deve portare i seguenti fanali: a) se è in grado di manovrare e non è presa a rimorchio, i fanali indicati nell'articolo 81 e inoltre, in avanti, un fanale bianco disposto in modo da proiettare all'innanzi una luce ininterrotta, per tutta l'apertura di un angolo diedro di 220° formato da due piani verticali e diviso in due parti eguali dal piano di simmetria dell'aeromobile; questo fanale deve essere visibile a una distanza di almeno cinque chilometri; b) se è rimorchiata, i fanali indicati nell'articolo 81; c) se non è più in grado di manovrare, due fanali rossi situati verticalmente l'uno al disotto dell'altro, nel posto in cui possono essere meglio visti, separati da un intervallo di almeno un metro; tutti e due devono essere visibili, da ogni punto dell'orizzonte, a una distanza di almeno tre chilometri, e inoltre: se l'aerodina «ha corso», i fanali indicati nell'articolo 81; se non «ha corso», il fanale indicato nella lettera c) dell'articolo 81; d) se rimorchia un'altra aerodina, i fanali indicati nell'l, e inoltre due fanali bianchi posti in avanti verticalmente l'uno al disopra dell'altro, situati nel posto ove possono essere meglio visti, e separati l'uno dall'altro da un intervallo di almeno m. 1,80; tutti e due devono essere visibili a una distanza di almeno cinque chilometri in un angolo diedro di 220° formato da due piani verticali e diviso in due parti eguali dal piano di simmetria dell'aeromobile. «Art. 82-bis. - Ogni aerodina munita di organo motopropulsore, sia essa all'ancora o ammarata sulla superficie dell'acqua, deve portare i seguenti fanali: a) in tutti i casi, al centro, sul davanti, nel posto in cui può esser meglio visto, un fanale bianco visibile da ogni punto dell'orizzonte a una distanza di almeno due chilometri; b) se ha quarantacinque metri o più di lunghezza massima, all'indietro o vicino alla parte posteriore, più in basso dei fanali specificati nel precedente comma a), un fanale bianco, visibile da ogni punto dell'orizzonte, a una distanza di almeno due chilometri; c) se la sua larghezza massima è di quarantacinque metri o più, oltre ai fanali prescritti nel presente articolo, un fanale bianco disposto in ciascuno dei lati in modo da delimitare la larghezza dell'aeromobile e visibile possibilmente da ogni punto dell'orizzonte a una distanza di almeno due chilometri. «B) Alianti e palloni liberi. «Art. 83. - in tutti i casi in cui, conformemente alle norme contenute nella presente sezione, le aerodine munite di organo motopropulsore devono portare dei fanali, gli alianti devono avere un fanale rosso il più possibilmente visibile da ogni direzione. «Art. 83-bis. - Un pallone libero deve portare un fanale rosso, situato a cinque metri al minimo e a dieci al massimo al disotto della navicella e visibile possibilmente da tutte le direzioni a una distanza di almeno quattro chilometri. «C) Palloni frenati e cervi volanti. «Art. 84. - Un pallone frenato o un cervo volante, quando è sollevato a un'altezza superiore ai sessanta metri dal suolo, o a qualsiasi altezza, nel caso in cui si trovi a una distanza di almeno cinque chilometri da un aeroporto o da una rotta aerea riconosciuta, deve portare un fanale bianco situato verticalmente a quattro metri al disopra di un fanale rosso; entrambi i fanali devono esser visibili, possibilmente da tutte le direzioni a una distanza di almeno quattro chilometri. Il fanale bianco deve essere situato a cinque metri almeno e a dieci al massimo al disotto della navicella, o, se non c'è navicella, al disotto della parte inferiore del pallone o del cervo volante. Il cavo di ormeggio deve portare, ad intervalli di almeno trecento metri a partire dal gruppo dei due fanali previsto al presente comma, altri gruppi analoghi di due fanali bianco e rosso. Se il gruppo inferiore è nascosto dalle nuvole, il gruppo addizionale deve essere situato al disotto della base delle nuvole. Inoltre, la posizione dell'oggetto al quale il pallone o cervo volante è ormeggiato al suolo deve essere contrassegnato da un gruppo simile di tre fanali a luce intermittente, disposti sopra un piano orizzontale ai vertici di un triangolo visibilmente equilatero di almeno venticinque metri di lato; il lato di questo triangolo, perpendicolare alla proiezione orizzontale del cavo, è limitata da, due fanali rossi; il terzo fanale, di colore verde, è sistemato al lato opposto della direzione del cavo. «Art. 84-bis. - Di giorno, il cavo di ormeggio di un pallone frenato deve portare, a intervalli di almeno duecento metri a partire dalla navicella, o, se non vi è navicella, dalla parte inferiore del pallone, delle maniche a vento di almeno quaranta centimetri di diametro a due metri di lunghezza, a strisce alternate bianche e rosse di cinquanta centimetri di larghezza. «Art. 84-ter. - Di giorno, il cavo di ormeggio di un cervo volante deve essere contrassegnato secondo quanto è prescritto nel precedente articolo 84-bis per il cavo di ormeggio di un pallone frenato, o da fiamme di carta resistente, situate a intervalli di cento metri a partire dalla parte inferiore del cervo volante. Queste fiamme, che devono avere una lunghezza di almeno ottanta centimetri e una larghezza massima di almeno trenta centimetri, devono essere contraddistinte da fasce alternate bianche e rosse di dieci centimetri. «Art. 84-quater. - In deroga, alle norme contenute nei tre articoli precedenti, i palloni frenati e i cervi volanti impiegati per, osservazioni meteorologiche, che, a causa della loro insufficiente forza ascensionale, non potessero portare i fanali e i segnali prescritti, possono essere innalzati, ma solamente al disopra, delle zone segnalate come pericolose negli avvisi ai naviganti. Tuttavia, la posizione dell'oggetto al quale il pallone od il cervo volante è ormeggiato al suolo deve essere segnalata conformemente a quanto è indicato nell'articolo 84. «D) Dirigibili. «Art. 85. - Salvo il disposto dell'articolo 86, un dirigibile in volo deve portare i seguenti fanali: a) nella parte anteriore, un fanale bianco, disposto in maniera da proiettare in avanti una luce ininterrotta per tutta l'apertura di un angolo diedro di 220°, formato da due piani verticali e diviso in due parti eguali dal piano di simmetria dell'aeromobile; questo fanale deve essere visibile a una distanza di almeno otto chilometri; b) sul lato destro, un fanale verde disposto in maniera da proiettare una luce ininterrotta su tutta l'apertura di un angolo diedro di 110°, formato da due piani verticali, di cui uno parallelo al piano di simmetria dell'aeromobile e diretto in avanti e l'altro diretto verso destra; questo fanale deve essere visibile a una distanza di almeno otto chilometri; c) sul lato sinistro, un fanale rosso disposto in maniera da proiettare una luce ininterrotta per tutta l'apertura di un angolo diedro di 110°, formato da due piani verticali, di cui uno parallelo al piano di simmetria dell'aeromobile e diretto in avanti e l'altro diretto verso sinistra; questo fanale deve essere visibile a una distanza di almeno otto chilometri; d) nella parte posteriore, un fanale bianco disposto in maniera da proiettare all'indietro una luce ininterrotta per tutta l'apertura di un angolo diedro di 140°, formato da due piani verticali e diviso in due parti eguali dal piano di simmetria dell'aeromobile; questo fanale deve essere visibile a una distanza di almeno cinque chilometri. Se, per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, uno dei fanali deve essere sostituito da più fanali, il campo di visibilità di ciascuno di essi deve essere limitato in guisa che solo un fanale alla volta sia visibile. «Art. 86. - Un dirigibile in volo che non è in grado di manovrare o che ha volontariamente arrestato i motori, o che è rimorchiato, deve portare davanti e di dietro i fanali indicati nelle lettere a) e d) dell'articolo 85 e inoltre, al disotto, due fanali rossi disposti verticalmente e quattro metri uno dall'altro; il fanale superiore situato a otto metri dal piano inferiore della navicella, di direzione e ambedue visibili, possibilmente da tutte le direzioni, a una distanza di almeno quattro chilometri. Inoltre, e solo se «ha corso», deve portare i fanali laterali indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 85. Di giorno deve mostrare due sfere o oggetti neri, di almeno sessanta centimetri di diametro, situati verticalmente a quattro metri l'uno dall'altro; il più elevato dei due deve essere a otto metri al disotto della navicella di direzione; entrambi devono essere visibili da tutte le direzioni. Per adempiere a queste condizioni, i segnali, all'occorrenza, possono essere raddoppiati. «Art. 87. - Un dirigibile ormeggiato a un pilone di ormeggio deve portare, all'indietro o presso la parte posteriore, un fanale bianco, visibile e, possibilmente da tutte le direzioni, a una distanza di almeno cinque chilometri. «Art. 87-bis. - Un dirigibile trattenuto al suolo o alla superficie dell'acqua da un cavo deve portare sul davanti il fanale bianco indicato nella lettera a) dell'articolo 83 e all'indietro il fanale bianco indicato nella lettera d) dello stesso articolo. Inoltre, il dirigibile e il cavo di ormeggio devono essere illuminati e segnalati conformemente a quanto è indicato negli articoli 84 e 84-bis circa i palloni frenati. «Art. 87-ter. - Un dirigibile in procinto di ormeggiarsi, quantunque considerato in movimento e come non più in grado di manovrare, deve portare solo i fanali indicati nell'articolo 85, fino al momento in cui è definitivamente ormeggiato. «§ 3. - Segnali Sonori. «Art. 88. - In caso di nebbia, di foschia, di neve o di pioggia, sia di giorno che di notte, un aeromobile sull'acqua deve emettere i seguenti segnali sonori: a) se non è ancorato ne ormeggiato, un suono, a intervallo di due minuti, consistente in due chiamate della durata di circa cinque secondi, separati da un intervallo di circa, un secondo; b) se è ancorato od ormeggiato, il suono rapido di una campana o di un gong sufficientemente potente, prolungato per la durata di circa cinque secondi, con intervalli di un minuto al massimo. «Sezione 2ª. - Segnalazioni. «§ 1. - Nozioni Generali. «Art. 89. - Il significato dato nella presente sezione alle diverse segnalazioni, ai fanali e ai segnali, è ad essi esclusivamente riservato. L'ubicazione dei segnali al suolo e delle aree di segnalazioni previste dal § 2 della presente sezione, sugli aeroporti aperti al traffico pubblico, sono possibilmente indicati negli avvisi agli aeronaviganti e nelle piante degli aeroporti. «§ 2. - Segnalazioni, fanali e segnali a terra sugli aeroporti aperti al pubblico e nelle loro adiacenze. «Art. 90. - Su ogni aeroporto terrestre aperto al servizio pubblico, i limiti della pista d'atterraggio sono resi nettamente visibili, per mezzo di speciali segnalazioni sia agli aeromobili in volo che agli aeromobili manovranti sulla pista stessa. Inoltre, nella pista d'atterraggio è tracciato un segno circolare. Tutti gli ostacoli esistenti sulla pista d'atterraggio devono essere nettamente segnalati. Nel caso in cui una, parte della pista segnalata diventi inutilizzabile questa zona deve essere delimitata con segnali e bandiere ben visibili e può essere inoltre indicata per mezzo di uno o più X ben visibili. «Art. 91. - Su ogni aeroporto aperto al pubblico servizio, la direzione del vento deve essere chiaramente indicata, sulla pista d'atterraggio, con uno dei mezzi conosciuti, come maniche a vento, segnali fumogeni, ecc. o con più di tali mezzi. Se esiste un «T» di atterraggio, esso serve per indicare il senso obbligatorio di atterraggio e di decollo, anche se questo senso non corrisponde alla direzione del vento. Normalmente, questo «T» è disposto in maniera tale che il tratto lungo del «T» sia nella direzione del vento ed il tratto trasversale sia situato sulla estremità del tratto più lungo del «T», dalla parte da dove soffia il vento. Se non c'è vento o se il vento è debole e irregolare, il «T» è fissato nella direzione nella quale deve effettuarsi l'atterraggio o il decollo, e tale fatto è segnalato dalla presenza di una sfera issata all'antenna delle segnalazioni e bene in vista sia per gli aeromobili in volo, sia per quelli che manovrano sulla pista d'atterraggio. «Art. 91-bis. - Quando, eccezionalmente, su alcuni aeroporti, la pista d'atterraggio è considerata come divisa in due zone sensibilmente eguali, l'una per il decollo l'altra, per l'atterraggio degli aeromobili, come è previsto all'articolo 116, tale speciale disposizione è indicata da una stella piena Parte di provvedimento in formato grafico a cinque punte (costituita da un pentagono regolare non convesso tale da poter essere inscritto in un cerchio di almeno quindici metri di diametro). «Art. 91-ter. - Quando, conformemente all'articolo 109, è sospesa temporaneamente, sia totalmente che parzialmente per un dato aeroporto, l'applicazione delle regole speciali della circolazione aerea previste nella sezione 3ª del presente capo, la sospensione deve essere indicata da un drappo rosso quadrato di almeno tre metri di lato, situato orizzontalmente. Parte di provvedimento in formato grafico Se, durante la sospensione, è prescritto, fra l'altro, che le virate da effettuarsi al difuori della pista di atterraggio e quelle necessarie all'atterraggio e al decollo degli aeromobili, menzionate agli articoli 110, lettera b) e 114, debbano essere effettuate a destra, il drappo rosso quadrato prescritto all'articolo precedente deve essere da due parti bordato da un drappo rettangolare rosso, avente la larghezza di almeno un metro, distaccato dal drappo centrale di almeno un metro. All'estremità dei drappi rettangolari deve essere situato un triangolo rosso, in guisa da indicare che il senso della virata è a destra. Parte di provvedimento in formato grafico Tuttavia, se la sospensione ha per solo scopo di fare effettuare la virata a destra, il drappo quadrato rosso non è collocato. «Art. 91-quater. - Quando speciali circostanze determinino un divieto di atterraggio che possa prolungarsi, si impiega un drappo rosso quadrato, di almeno tre metri di lato, situato orizzontalmente, le cui diagonali sono coperte da due bordi gialli di almeno cinquanta centimetri di larghezza disposti ad «X». Parte di provvedimento in formato grafico Quando le cattive condizioni della pista di atterraggio o altre ragioni impongano l'applicazione di speciali precauzioni per l'atterraggio, si può impiegare un drappo rosso quadrato, di almeno tre metri di lato, situato orizzontalmente, di cui una delle diagonali sarà coperta da una fascia gialla di almeno cinquanta centimetri di larghezza. Parte di provvedimento in formato grafico Quando stia, per effettuarsi un atterraggio a. comando radio elettrico, tale fatto e segnalato innalzando su un'antenna una piramide triangolare equilatera di colore giallo e di almeno due metri di lato. Parte di provvedimento in formato grafico L'impiego dei segnali previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è facoltativo. «Art. 91-quinquies. - I segnali menzionati nei precedenti articoli 91 a 91-quater sono, possibilmente, disposti in una zona speciale dell'aeroporto, scelta come area di segnalazione; eccezionalmente, i segnali indicatori del vento e il «T» d'atterraggio, menzionato all'articolo 91, possono essere disposti in altra parte. «Art. 91-sexies. - Durante i periodi di cattiva visibilità, si utilizzano di giorno, in quanto sia possibile e nella misura, che sarà necessaria, i segnali prescritti per l'illuminazione notturna. «Art. 92. - Su qualunque aeroporto aperto all'uso pubblico e adibito ai voli notturni, durante le ore d'inizio del servizio notturno devono applicarsi le disposizioni seguenti: a) Fanali pericolosi. Su un aeroporto o nelle sue vicinanze non devono essere collocati segnali luminosi tali da compromettere la sicurezza degli aeromobili, sia provocandone l'abbagliamento, sia creando confusione con i fanali o segnali prescritti nel presente regolamento, sia impedendo la ricezione visivo distinta di detti segnali e fanali. b) Fari d'aeroporto. La posizione dell'aeroporto può essere indicata per mezzo di un faro luminoso. «Art. 92-bis. - Su ogni aeroporto terrestre aperto all'uso pubblico e adibito ai voli notturni, durante le ore fissate per l'orario notturno, si applicano le disposizioni seguenti: a) Illuminazione degli ostacoli: Sono disposti fanali rossi fissi: 1° su tutti gli ostacoli che si trovino nell'interno della pista d'atterraggio e che costituiscano un pericolo per gli aeromobili in manovra su tale pista; 2° possibilmente, su tutti gli ostacoli che si trovino ad una distanza inferiore a mille metri dal perimetro della pista d'atterraggio, e che costituiscano un pericolo per gli aeromobili che si avvicinino all'aeroporto o che siano in procinto di lasciarlo, in maniera normale. Nel caso che fosse impossibile apporre sugli ostacoli fanali rossi fissi, la loro proiezione orizzontale e la loro posizione deve essere indicata, possibilmente, da fanali rossi a lampo o da luci intermittenti situate al livello o in prossimità del suolo. b) Illuminazione del «T» d'atterraggio e degli indicatori del vento: Il «T» d'atterraggio, se impiegato, e almeno uno degli indicatori del vento, sono illuminati a mezzo di fanali fissi, preferibilmente bianchi. c) Illuminazione dei segnali: I segnali disposti sull'area di segnalazione devono essere opportunamente illuminati. d) Illuminazione della pista d'atterraggio: 1° la pista d'atterraggio o la parte di essa sulla quale devono effettuarsi gli atterraggi, deve essere illuminata, durante le manovre d'atterraggio, da un proiettore o da un sistema di proiettori; 2° in mancanza di proiettori, deve essere impiegato uno dei metodi seguenti: Primo metodo: è disposta al suolo una linea di fanali distanti cinquanta metri l'uno dall'altro; questa linea comprende, da una, parte, una sezione centrale di sei fanali bianchi indicanti che l'atterraggio deve farsi sulla parte adiacente alla pista d'atterraggio e da un lato o dall'altro di questa linea; dall'altra parte, almeno due fanali verdi situati all'una delle estremità e almeno due fanali rossi all'altra estremità per indicare che gli atterraggi devono essere effettuati partendo dai segnali verdi e andando in direzione dei fanali rossi. Secondo metodo: sono disposti fanali al suolo secondo la forma di un «T» il cui tratto maggiore è formato da almeno quattro fanali in linea retta di almeno duecentocinquanta metri. I fanali situati alla base del «T» indicano la direzione nella quale l'aerodina deve iniziare l'atterraggio ed il tratto trasversale del «T» indica, il luogo dove deve terminare il rullaggio. Gli atterraggi devono essere effettuati dalle due parti del tratto maggiore del «T», ma sempre parallelamente a questa linea; nel caso in cui la zona situata da una parte o dall'altra del tratto maggiore del «T» presenti ostacoli, il fanale indicante la barra trasversale di questa parte del «T» deve essere soppresso e l'atterraggio deve effettuarsi dalla parte opposta. La direzione d'atterraggio e di partenza è indicata con l'uno o con l'altro dei metodi sopra indicati. Di conseguenza il «T» d'atterraggio non è utilizzato. e) Illuminazione d'avvicinamento: Il settore o i settori più favorevoli per l'accesso alla pista d'atterraggio possono essere indicati da due fanali verdi. f) Illuminazione di delimitazione: Il perimetro della pista d'atterraggio è illuminato da fanali fissi di colore giallo arancione normalmente disposti ogni cento metri. Tuttavia: 1° quando lungo il perimetro di questa pista si trovino ostacoli, i fanali che servono a illuminarli possono servire da fanali di delimitazione; 2° quando i segnali di delimitazione hanno la forma di strisce, possono essere di colore rosso; 3° quando le condizioni locali permettono di impiegare come fanali di delimitazione solo lampade a gas, questi fanali possono essere resi intermittenti; 4° quando il perimetro della pista d'atterraggio non può essere illuminato, soltanto le due estremità di questa pista, tra le quali gli aeromobili possono circolare senza alcun pericolo, sono indicate per mezzo di fanali fissi di colore giallo arancione. «Art. 92-ter. - Su ogni idroscalo aperto all'uso pubblico e utilizzato per voli notturni si applicano le norme previste nell'articolo precedente, salvo manifesta impossibilità. «§ 3. - Segnali di soccorso, d'urgenza e di sicurezza. «Art. 93. - Le seguenti disposizioni generali si applicano a tutti i segnali di soccorso, di urgenza e di sicurezza: a) i segnali indicati nel presente paragrafo non possono essere trasmessi se non con l'autorizzazione del comandante o della persona responsabile dell'aeromobile; b) quando i segnali sono trasmessi per radiotelegrafia o per radiotelefonia, il gruppo o la parola convenzionale è ripetuta tre volte ed è seguita dal gruppo DE e dall'indicativo di chiamata, egualmente ripetuto tre volte, dalla stazione che la emette. Nei casi di chiamata di «sicurezza», deve impiegarsi un'onda di frequenza eguale a quella dei messaggi di «soccorso». «A) Segnali di soccorso. «Art. 93-bis. - Un aeromobile che si trova sotto la minaccia di un pericolo grave imminente, per domandare soccorso immediato, deve impiegare o mostrare i seguenti segnali, sia insieme, sia separatamente, prima di iniziare la emissione di un messaggio: a) in radiotelegrafia: il segnale... - - -... (S.O.S.). Quando tale segnale è emesso per radiotelegrafia, con onda di 500 Kc/s (600 m.), deve possibilmente, per essere ricevuto dagli apparecchi automatici della marina, essere seguito dal segnale d'allarme automatico, consistente in una serie di dodici tratti di quattro secondi ciascuno, separati da un intervallo di un secondo; b) in radiotelefonia: la frase convenzionale «MAY DAY» (corrispondente alla pronuncia italiana «mè dè»); c) con segnalazioni visive: 1° il segnale S.O.S. trasmesso per mezzo di un apparecchio di segnalazioni; 2° una successione di fuochi pirotecnici rossi accesi a corti intervalli; 3° il segnale raggruppante le due bandiere che corrispondono alle lettere NC del codice internazionale dei segnali; 4° il segnale di distanza, formato da una bandiera quadrata avente, al disopra e al disotto, una sfera o qualche cosa di simile; d) con segnalazioni sonore: 1° il segnale... - - -... trasmesso con un apparecchio sonoro qualunque; 2° un suono continuo emesso da un apparecchio sonoro qualunque. «B) Segnali d'urgenza. «Art. 93-ter. - Un aeromobile, il quale desideri segnalare difficoltà che lo costringono all'atterraggio, senza avere bisogno di soccorso immediato, deve impiegare i seguenti segnali, insieme o separatamente, prima dell'emissione di un messaggio: 1° in radiotelegrafia: il gruppo PAN, le cui lettere devono essere ben separate l'una dall'altra in maniera che il segnale AN non si trasformi nel segnale P; 2° in radiotelefonia: il segnale PAN. Nel caso in cui, per la rapidità delle manovre da effettuare, l'aeromobile non possa emettere il messaggio previsto in radiotelegrafia o in radiotelefonia, il segnale PAN non seguito da alcun messaggio, conserva tale significato. 3° per segnalazione visiva: di giorno: una successione di razzi pirotecnici bianchi, di notte: una successione di razzi pirotecnici bianchi o una successione di lampi luminosi corti e intermittenti prodotti per mezzo dei fanali di navigazione. «Art. 93-quater. - Un aeromobile che debba trasmettere un messaggio urgentissimo, relativo alla sua propria sicurezza o a quella di un altro aeromobile, di una nave o di un altro veicolo oppure alla sicurezza di una persona qualunque che si trovi a bordo o in vista dell'aeromobile, deve impiegare i segnali seguenti, insieme o separatamente, prima dell'emissione di un messaggio. In linea di massima, questi segnali devono essere indirizzati ad una determinata autorità: 1° in radiotelegrafia: il gruppo XXX. Le lettere di ogni gruppo e i gruppi successivi devono essere nettamente separati gli uni dagli altri; 2° con segnalazioni visive: sia una successione di razzi pirotecnici verdi; sia una successione di lampi luminosi verdi prodotti per mezzo di un apparecchio di segnalazione. «C) Segnali di sicurezza. «Art. 93-quinquies. - Un aeromobile che sia in procinto di trasmettere un messaggio concernente la sicurezza della navigazione o che debba trasmettere comunicazioni meteorologiche importanti, deve trasmettere i seguenti segnali, insieme o separatamente, prima dell'emissione di un messaggio: a) se impiega la, radiotelegrafia: il gruppo TTT. Le lettere di ciascun gruppo e i gruppi successivi devono essere nettamente separati gli uni dagli altri; b) se impiega la radiotelefonia: la parola francese securitè. «§ 4. - Altri segnali che possono essere emessi dagli aeromobili o indirizzati agli aeromobili. «Art. 91. - Sugli aeroporti aperti all'uso pubblico, di giorno e di notte, là dove esista un agente che regoli la circolazione, questo agente impiega i segnali visivi seguenti, salva la facoltà prevista al successivo articolo 94-bis: 1° per autorizzare spostamenti sulla pista d'atterraggio, escluso il decollo, dirige sull'aeromobile un fascio luminoso bianco intermittente; 2° per autorizzare il decollo, dirige sull'aeromobile un fascio luminoso bianco continuo; 3° per vietare il decollo a qualsiasi spostamento sulla pista, dirige sull'aeromobile un fascio luminoso rosso intermittente. I segnali suindicati possono essere preceduti dalle tre ultime lettere del gruppo d'immatricolazione dell'aeromobile al quale il segnale è indirizzato; queste lettere sono emesse secondo il codice internazionale Morse impiegando un fascio luminoso dello stesso colore del segnale che deve essere emesso. «Art. 94-bis. Di giorno, là dove esista sulla pista d'atterraggio un agente che regoli la circolazione, quest'agente può impiegare i segnali seguenti: 1° per autorizzare spostamenti sulla pista d'atterraggio, escluso il decollo, agita una bandiera bianca nella direzione che deve essere seguita; Parte di provvedimento in formato grafico 2° per autorizzare la partenza, abbassa, una bandiera, bianca nella direzione nella quale deve effettuarsi il decollo. Parte di provvedimento in formato grafico 3° per vietare il decollo o lo spostamento verso il punto di decollo, solleva una bandiera rossa; Parte di provvedimento in formato grafico 4° per vietare l'atterraggio, agita una bandiera rossa al disopra della sua testa, in un piano verticale. Parte di provvedimento in formato grafico «Art. 94-ter. - Un aeromobile, che desideri atterrare di notte, senza esservi costretto, in un aeroporto che abbia personale di guardia, deve, prima di atterrare, domandarne autorizzazione con segnali effettuati sia con la radiotelegrafia o la radiotelefonia, sia anche per mezzo di una lampada o di un proiettore diversi dai fanali impiegati nella navigazione. Il segnale visivo, emesso col codice internazionale Morse, è composto dalle tre ultime lettere del gruppo d'immatricolazione dell'aeromobile. Questo segnale è ripetuto quante volte è necessario. La risposta è data da terra all'aeromobile sia per radiotelegrafia o per radiotelefonia, sia per mezzo di un segnale visivo, essendo inteso che, nel caso in cui il permesso e stato domandato per mezzo di un segnale visivo, la risposta è sempre data per mezzo di un segnale visivo. Il segnale visivo consiste nella ripetizione dello stesso segnale di tre lettere, emesso per mezzo dei fanali di segnalazione dell'aeroporto. Questi fanali di segnalazione devono essere costituiti, sia da un gruppo di fanali disposti su di un piano orizzontale al vertice di un triangolo equilatero avente un lato della lunghezza di uno a tre metri, sia da un fascio luminoso diretto sull'aeromobile. Il colore verde è impiegato per dare autorizzazione d'atterraggio; il colore rosso per vietare l'atterraggio. «Art. 95. - In ogni aeroporto, un razzo pirotecnico rosso lanciato da terra, o un fuoco pirotecnico rosso acceso a terra significa, sia di giorno che di notte, che, nonostante ogni precedente autorizzazione, gli aeromobili in volo non devono momentaneamente atterrare e che gli aeromobili manovranti sulla pista d'atterraggio devono cessare i loro spostamenti. Negli aeroporti muniti del dispositivo triangolare previsto al precedente articolo 94-ter, l'emissione, per mezzo di questo dispositivo, di fuochi rossi intermittenti, significa, per gli aeromobili in volo, sia di giorno che di notte, e nonostante ogni precedente autorizzazione, che è loro momentaneamente proibito l'atterraggio. «Art. 96. - Per comunicare a un aeromobile l'ordine d'atterraggio si impiegano i segnali seguenti: a) di giorno: una serie di proiettili lanciati a dieci secondi di intervallo, il cui scoppio produce, per ciascuno di essi, una nuvola di fumo nero. b) di notte: una serie di proiettili lanciati a dieci secondi d'intervallo, il cui scoppio produce fuochi o stelle bianche. Inoltre, se è necessario designare, in mezzo a molti aeromobili, quello che deve atterrare, si dirige su questo un fascio intermittente di luce bianca. Tuttavia, quando l'autorità che vuol dare l'ordine d'atterraggio può stabilire una comunicazione radioelettrica con l'aeromobile, l'ordine può essere dato impiegando tale mezzo di comunicazione. «Art. 96 bis. - Per indicare a un aeromobile che si trova in prossimità di una zona vietata e che deve cambiare rotta, sono impiegati i segnali seguenti: a) di giorno: una serie di proietti lanciati a dieci secondi d'intervallo, il cui scoppio produce, per ciascuno di essi, una nuvola di fumo arancione; b) di notte: una serie di proietti lanciati a dieci secondi di intervallo, il cui scoppio produce fuochi o stelle color arancione. Tuttavia, quando l'autorità che vuole imporre il cambiamento di rotta previsto al presente articolo può stabilire una comunicazione radioelettrica con l'aeromobile, l'ordine può essere dato impiegando tale mezzo di comunicazione. «CAPO 4°. «NORME PER LA CIRCOLAZIONE AEREA. «SEZIONE 1a - Norme generali per la circolazione aerea. «Art. 97. - Salvo il disposto degli articoli 103 e 107, le aerodine munite di organo motopropulsore devono fare sempre posto alle aerodine sprovviste di organo motopropulsore e agli aerostati; gli aerostati muniti di organo motopropulsore agli aerostati e alle aerodine sprovviste di organo motopropulsore. «Art. 98. - Un dirigibile in volo che non è più in grado di manovrare, o che ha volontariamente arrestati i motori, deve, per l'applicazione di quanto è disposto nel presente capo, essere considerato come un pallone libero. «Art. 98-bis. - Quando le circostanze lo permettano, un aeromobile può prevedere il rischio di collisione con un altro aeromobile osservando scrupolosamente i rilevamenti successivi di quest'ultimo in direzione e in altezza. Vi è rischio di collisione con l'altro aeromobile, quando nessuno di questi rilevamenti successivi in direzione e in altezza presentano differenze considerevoli e quando la distanza tra i due aeromobili diminuisce. L'espressione «rischio di collisione» comprende ogni rischio di incidente causato dall'eccessivo ravvicinamento di due aeromobili. «Art. 99. - Ogni aeromobile, al quale le disposizioni dei precedenti articoli impongano l'obbligo d'allontanarsi da un altro aeromobile per evitare mia collisione, deve tenersi a sufficiente distanza dall'altro aeromobile, tenuto conto delle circostanze di fatto. «Art. 100. - Pur osservando le disposizioni relative ai rischi della collisione contenute nei precedenti articoli 98-bis e 99, un aeromobile munito di organo motopropulsore deve sempre manovrare seguendo le regole stabilite dai successivi articoli 101 a 104-bis, non appena si accorge che, seguendo la propria rotta, non potrebbe passare senza rischio vicino ad un altro aeromobile. «Art. 101. - Quando due aeromobili muniti di organo motopropulsore si incontrino di fronte o quasi, ciascuno di essi deve, senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 97, allontanarsi verso destra. «Art. 102. - Salvo il disposto degli articoli 91 e 107, quando due aeromobili muniti di organo motopropulsore seguono rispettivamente due rotte che si incrociano, l'aeromobile che vede l'altro alla sua destra deve far posto a quest'ultimo. «Art. 103. - Un aeromobile che ne raggiunge un altro deve, per oltrepassarlo, scostarsi da quest'ultimo, facendo deviare la propria, rotta a destra senza discendere (picchiere). Un aeromobile che si diriga verso un altro aeromobile seguendo una rotta che formi un angolo di oltre 110° con quella del secondo e perciò in posizione tale che, di notte, non potrebbe vedere nè l'uno nè l'altro dei fanali laterali di quest'aeromobile, è considerato come un aeromobile che voglia oltrepassare quest'ultimo, e nessuna modifica ulteriore della rotta seguita dai due aeromobili può far considerare il primo come un aeromobile che incrocia, agli effetti di questo regolamento, o esimerlo dal mantenere la dovuta distanza dal secondo aeromobile fino a che questi non sia ampiamente oltrepassato. Poiché, di giorno, l'aeromobile che oltrepassa, nelle condizioni sopra citate, non può sempre sapere con certezza se la sua rotta è nel settore avanti o dietro l'altro aeromobile, deve, se è in dubbio, considerarsi come aeromobile che ne raggiunge un altro e portarsi fuori della rotta di quest'ultimo. «Art. 104. - Un aeromobile obbligato, dalle norme del presente regolamento, ad allontanarsi dalla rotta di un altro aeromobile, deve, possibilmente, evitare di passare al disopra o al disotto di quest'ultimo o di incrociarlo in avanti. «Art. 104-bis. - Quando le norme del presente regolamento prescrivono a uno dei due aeromobili di fare posto all'altro, quest'ultimo deve mantenere la sua rotta primitiva e la sua velocità. Tuttavia, quando, a causa di nebbia o per altri motivi, i due aeromobili si trovino vicini l'uno all'altro in guisa tale che non possa essere evitata la collisione con la sola manovra del primo aeromobile, l'altro deve manovrare nella maniera più adatta per evitare la collisione. «Art. 105. - Ogni aeromobile che si trovi circondato da nubi, da nebbia o da foschia, o che si trovi in altre condizioni di cattiva visibilità, deve manovrare con precauzione, tenendo scrupolosamente conto delle circostanze di fatto. Ogni aeromobile che voli al di sotto delle nubi deve mantenersi, per quanto sia possibile senza pericolo, sufficientemente al disotto di esse, in modo che possa vedere ed esser visto facilmente. «Art. 106. - Per ridurre i rischi di collisione più considerevoli sulle rotte del traffico aereo, devono essere osservate, dalle aerodine e dai dirigibili, per il sorvolo di queste rotte e delle zone adiacenti, le seguenti norme: a) un aeromobile che navighi servendosi della bussola lungo la linea retta congiungente due punti di una rotta abituale di traffico aereo, deve mantenersi sulla destra di detta linea, a non meno di mille metri di distanza da essa; b) un aeromobile che segue, sia una rotta di traffico aereo che sia stata ufficialmente riconosciuta, sia una rotta frequentata da aeromobili e indicata al suolo con punti di riferimento (vie, vie ferrate, corsi d'acqua, canali, fiumi) deve mantenersi sulla destra, di tale linea, a non meno di trecento metri di distanza da essa; c) nessun aeromobile deve mantenersi sulla sinistra delle linee o delle rotte stabilite nel presente articolo, a meno che mantenga una distanza sufficiente ad evitare gli aeromobili che seguono tali linee o rotte, conformemente alle disposizioni del presente articolo; d) un aeromobile che traversi una delle linee o delle rotte stabilite nel presente articolo, deve attraversarle ad angolo retto, il più rapidamente possibile; e) nel caso di voli in gruppo, l'aeromobile del capo del gruppo deve volare in maniera tale che tutti gli apparecchi del gruppo possano conformarsi alle disposizioni del presente articolo. «Art. 106-bis. - Per facilitare l'applicazione delle norme per la circolazione aerea contenute nel presente regolamento, il pilota di una aerodina munita di organo motopropulsore deve, salvo circostanze eccezionali, prendere posto sia sul piano di simmetria, dell'aerodina sia alla sinistra di detto piano. «SEZIONE 2a. - Norme speciali per la circolazione aerea su tutti gli aeroporti e nelle loro vicinanze. «Art. 107. - Su tutti gli aeroporti e nelle loro vicinanze si applicano le seguenti prescrizioni: a) deve essere lasciata libera la via a tutti gli aeromobili in procinto di atterrare in un aeroporto; b) nessun aeromobile in procinto di sollevarsi deve tentare di farlo, se vi sia rischio di collisione con un altro aeromobile; c) se due aerodine munite di organo motopropulsore si avvicinano contemporaneamente ad un aeroporto per atterrarvi, l'aerodina che si trova più in alto deve manovrare per evitare l'altra aerodina che vola ad un livello inferiore; ma quest'ultima, secondo i casi, deve uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 103. «SEZIONE 3a. - Norme speciali per la circolazione aerea sugli aeroporti aperti all'uso pubblico e nello loro vicinanze. « § 1. - Nozioni generali. «Art. 108. - Le norme della presente sezione si applicano sugli aeroporti aperti all'uso pubblico e nelle loro vicinanze. Esse riguardano soltanto gli aeroporti terrestri e gli idroscali per aerodine munite di organo motopropulsore, le quali sono designate nella presente sezione con la sola parola «aerodine». «Art. 108-bis. - Sugli aeroporti aperti all'uso pubblico e nelle loro vicinanze, le aerodine non munite di organo motopropulsore devono conformarsi, nella misura del possibile, alle prescrizioni della presente sezione. «Art. 109. - L'applicazione delle prescrizioni della presente sezione può essere temporaneamente sospesa, parzialmente o totalmente, per un dato aeroporto. In tal caso, la sospensione è indicata per mezzo degli speciali segnali previsti all'articolo 91-ter. «Art. 109-bis. - Sugli aeroporti terrestri, una zona neutra, situata lungo il perimetro della pista d'atterraggio o nelle vicinanze degli hangars, può essere destinata alla manovra a terra delle aerodine. «§ 2. - Sorvolo della pista d'atterraggio o delle sue adiacenze. «Art. 110. - Salvo speciale regolamentazione locale: a) è proibito alle aerodine sorvolare una pista d'atterraggio a meno di settecento metri d'altezza, fatta eccezione per il caso di decollo o d'atterraggio; b) qualunque aerodina che vola al difuori di una pista di atterraggio, a una distanza di almeno duemila metri dal punto più prossimo alla pista, deve, a meno che essa si trovi a una quota superiore a settecento metri, mantenersi alla destra della pista d'atterraggio. «Art. 111. - È proibito alle aerodine di effettuare esercizi acrobatici in prossimità degli aeroporti, a una distanza inferiore a quattromila metri dal punto più prossimo al perimetro dell'aeroporto, a meno che esse si tengano ad un'altezza superiore a duemila metri. «Art. 112. - Quando un'aerodina sta per atterrare servendosi di guida radioelettrica, le altre aerodine, per evitare la collisione, devono conformarsi ai regolamenti locali eventualmente applicabili o, in mancanza di tali regolamenti, volare alla minor quota possibile, sotto le nubi. «Art. 113. - Nessun pallone frenato o cervo volante può elevarsi in prossimità di un aeroporto, salvo speciale autorizzazione. «§ 3. - Norme da osservare per le partenze e gli atterraggi. «Art. 114. - Se un'aerodina che parte da un aeroporto o è sul punto d'atterrarvi effettua una virata, deve farlo nettamente al di fuori della pista d'atterraggio e a sinistra, cioè nel senso contrario al movimento delle lancette dell'orologio, in maniera che, durante la virata, la pista d'atterraggio si trovi sempre alla sua sinistra. Eccezionalmente, la virata deve essere fatta a destra, quando è esposto il segnale indicato nel comma secondo o nel comma terzo dell'art. 91-ter. «Art. 115. - Ogni aerodina che si innalzi da un aeroporto o che vi atterri deve farlo con vento di prua, salvo impedimento risultante dalle condizioni locali. Tuttavia, se esiste un «T» d'atterraggio, come è previsto nel capoverso dell'art. 91, o una linea di fanali come è previsto all'articolo 92-bis, comma d), numero 2°, l'aerodina deve innalzarsi o atterrare nel senso indicato dal e «T» (cioè seguendo la direzione del tratto maggiore del e «T» verso la barra trasversale del «T») o della linea dei fanali. L'atterraggio deve essere preceduto da una discesa in linea retta la cui manovra si inizi almeno a trecento metri al di fuori del perimetro della pista d'atterraggio. Ogni aerodina che atterri in un aeroporto deve lasciare nettamente alla una sinistra che abbia già atterrato o che è in procinto di sollevarsi. Ogni aerodina che si sollevi da un aeroporto deve lasciare nettamente alla sua sinistra ogni aerodina che sia già in procinto di sollevarsi. Pure osservando scrupolosamente le regole del presente articolo, ogni aerodina in procinto di atterrare o di sollevarsi deve lasciare alla sua destra uno spazio sufficiente per permettere ad altre aerodine di atterrare o di sollevarsi. In un aeroporto è proibito il decollo o l'atterraggio simultaneo di due o più aerodine, a meno che esso non sia stabilite prima. Ai fini del presente articolo, due o più aerodine che si sollevino o che atterrino simultaneamente, previa intesa, sono considerate come una sola aerodina. «Art. 116. - Eccezionalmente, su taluni aeroporti la pista d'atterraggio può essere considerata come divisa in due zone quasi eguali, per mezzo di un piano verticale orientato nel senso della partenza e dell'atterraggio, definito al precedente articolo 115, comma primo. Per un osservatore situato con la faccia in direzione delle partenze e degli atterraggi, la zona di destra è quella destinata agli atterraggi, la zona di sinistra quella riservata alle partenze. Questa prescrizione speciale deve essere indicata per mezzo del segnale previsto all'articolo 91-bis. Un'aerodina che atterri su uno di tali aeroporti, deve farlo secondo quanto è previsto all'articolo 115, commi primo e secondo, mantenendosi il più possibile a sinistra nella zona riservata a tale scopo e lasciando nettamente alla sua sinistra ogni altra aerodina che abbia già atterrato o che sia in procinto di farlo. Ogni aerodina che si sollevi da un aeroporto deve farlo secondo quanto è prescritto dall'articolo 115, mantenendosi il più possibile a sinistra nella zona riservata a questo scopo ma lasciando nettamente alla sua sinistra qualunque altra aerodina che sia giù in procinto di innalzarsi. «Art. 117. - Negli aeroporti terrestri dotati di un servizio di controllo, un'aerodina che si diriga verso la pista d'atterraggio per sollevarsi, non deve farlo prima di averne ricevuta autorizzazione per mezzo del segnale previsto d'articolo 94, numero 2°, o dall'articolo 94-bis, numero 2°. «§ 4. - Norme da osservare per le manovre terra. «Art. 118. - Negli aeroporti terrestri, ogni aerodina che manovra al suolo sulla pista d'atterraggio deve manovrare, normalmente, nel senso dell'atterraggio. Tuttavia essa, al fine di abbreviare il percorso, può attraversare la pista d'atterraggio per raggiungere il posto di decollo o la periferia, a condizione che, nello spostarsi, effettui tutte le manovre a sinistra, che lasci via libera a tutte le aerodine che partono o che atterrano, e che si uniformi alle regole generali della circolazione aerea indicate negli articoli 101 a 104-bis. Le norme sugli aeroporti terrestri, contenute nel precedente comma, si applicano egualmente agli idroscali, salve il disposto dell'articolo 120. «Art. 119. - Sugli aeroporti muniti di servizio di controllo, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 118, ogni aerodina non deve dirigersi verso la pista d'atterraggio prima che ne abbia ricevuta, l'autorizzazione per mezzo dei segnali previsti dall'articolo 94, numero 1°, o dall'articolo 94-bis, numero 1°. «SEZIONE 4a - Norme relative agli aeromobili che si trovano alla superficie dell'acqua o in prossimità di essa. «Art. 120. - Ogni aeromobile che manovra sull'acqua con i propri mezzi deve conformarsi ai regolamenti stabiliti per evitare le collisioni in mare e deve essere considerato come un bastimento a vapore. Tuttavia: a) uniformandosi alle norme citate, non si deve perdere di vista il fatto che i bastimenti a vapore, negli spazi limitati, non possono menovrare in modo da evitare una collisione con gli aeromobili b) l'aeromobile, porta solamente i fanali specificati nella sezione 1° del capo 3° del presente titolo e non quelli prescritti per i bastimenti a vapore per evitare le collisioni in mare: esso non fa uso dei segnali sonori prescritti nei citati regolamenti, salvi i casi specificati agli articoli 88 e 93-bis, comma d), e non è tenuto a riceverli. Inoltre, ogni aeromobile in volo o che manovra in prossimità, della superficie dell'acqua deve, in quanto possibile,tenersi lontano dai bastimenti ed evitare di ostacolarne la navigazione. «CAPO 5°. «Norme comuni ai due capi precedenti. «Disposizioni varie. «Sezione 1a. - Definizioni. «Art. 121. - Ai fini del presente regolamento» Un aeromobile è considerato posto «alla superficie dell'acqua» quando una parte qualunque di esso si trova a contatto con l'acqua. Un aeromobile nell'aria o alla superficie dell'acqua è considerato «in movimento» quando non è attaccato nè al suolo, nè ad un oggetto fisso situato sul suolo o sull'acqua. Un aeromobile in movimento nell'aria o alla superficie dell'acqua è considerato come «avente corso» (ayant de l'erre) quando ha una velocità relativa, rispettivamente, in rapporto all'aria o all'acqua. Un aeromobile è considerato come «non più in grado di manovrare» quando non è più capace di eseguire una delle manovre prescritte, per ciò che lo riguarda, sia presente regolamento che nei regolamenti per evitare le collisioni in mare. La parola «visibile», quando è applicata ai fanali, significa visibile a notte oscura con atmosfera limpida. Gli angoli di visibilità designati nel presente regolamento si riferiscono all'aeromobile nella posizione normale di volo rettilineo e orizzontale. L'espressione «piano di simmetria», applicata a un aero-mobile, significa il piano di simmetria passarne per l'asse longitudinale dell'aeromobile stesso. L'espressione «pista d'atterraggio» indica la parte di un aeroporto riservata alle partenze e agli atterraggi di aeromobili. I termini «atterrare» e «atterraggio» si applicano, salvo disposizioni contrarie, tanto all'atterraggio che all'ammaraggio. «Sezione 2a - Disposizione varie. «Art. 122. - È vietato lanciare da un aeromobile in volo altra zavorra che sabbia fina od acqua. «Art. 123. - Uniformandosi alle norme del capo 4° del presente titolo, non devono mai perdersi di vista, i pericoli di navigazione e di collisione, od ogni altra circostanza che possa rendere necessario di non osservare le norme stesse per evitare un pericolo immediato. «Art. 124. - Nessuna disposizione del presente regolamento può essere invocata, per esonerare l'aeromobile, il suo proprietario, il suo pilota, il suo equipaggio, dalle conseguenze di negligenza nell'uso dei fanali o delle segnalazioni, o nel servizio di vedetta, o di negligenza nell'osservanza delle precauzioni richieste nella pratica della navigazione aerea in condizioni normali o speciali. «Art. 125. - Le prescrizioni del presente regolamento non pregiudicano la emanazione, anche in deroga alle prescrizioni stesse, di norme speciali relative alla circolazione degli aeromobili sul territorio dello Stato, nella vicinanza degli aeroporti o in altri luoghi, che siano giustificate da circostanze eccezionali. Tali norme sono comunicate alla Commissione internazionale per la navigazione aerea e l'osservanza di esse è obbligatoria per tutti i proprietari, i piloti e gli equipaggi degli aeromobili».
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