Regolamento
Art. 5
5 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 64 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 64. - Ogni aeromobile, sia straniero che italiano, proveniente dall'estero o all'estero diretto, deve effettuare la discesa o la partenza nell'aeroporto doganale più vicino al punto di transito del confine terrestre o marittimo che esso ha attraversato o deve attraversare.
«Gli aeromobili provenienti dall'estero, i quali abbiano fatto scalo e adempiuto alle prescritte formalità nell'aeroporto doganale più vicino al punto di transito del confine attraversato, possono, dall'aeroporto medesimo, ripartire direttamente per l'estero senza esser tenuti ad un nuovo atterraggio presso l'aeroporto doganale più vicino al punto di uscita, purchè notifichino all'ufficio doganale dell'aeroporto di entrata il proposito di ripartire direttamente per l'estero e provvedano alle vidimazioni necessarie.
«Gli aeromobili provenienti dall'estero, i quali facciano scalo intermedio in più aeroporti, sono sottoposti a visita doganale soltanto nell'aeroporto di primo approdo e in quello di partenza per l'estero. Negli aeroporti intermedi si prescinde, normalmente, dall'intervento della dogana; ma l'autorità aeronautica presente è tenuta a provocare tale intervento e quello della Regia guardia di finanza qualora emergano irregolarità nella rotta o altri indizi che facciano presumere abusi ai danni dell'Amministrazione finanziaria».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-5