Art. 36
Regolamento

Art. 36

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In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 240 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 240. - Le visite mediche, tanto per gli accertamenti iniziali quanto per il controllo periodico, devono constatare i requisiti di attitudine mentale e fisica del personale navigante. Tali requisiti devono vagliarsi secondo i criteri contenuti nell'«Allegato E» alla convenzione per il regolamento della navigazione aerea in data 13 ottobre 1919, e, per i casi non contemplati specificamente nel detto «Allegato», facendo riferimento agli « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità» approvati col decreto Ministeriale 9 gennaio 1936-XIV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1936-XIV, n. 54. L'Allegato 23 al suddetto regolamento è abrogato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-36