Regolamento
Art. 36
36 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 240 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 240. - Le visite mediche, tanto per gli accertamenti iniziali quanto per il controllo periodico, devono constatare i requisiti di attitudine mentale e fisica del personale navigante.
Tali requisiti devono vagliarsi secondo i criteri contenuti nell'«Allegato E» alla convenzione per il regolamento della navigazione aerea in data 13 ottobre 1919, e, per i casi non contemplati specificamente nel detto «Allegato», facendo riferimento agli « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità» approvati col decreto Ministeriale 9 gennaio 1936-XIV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1936-XIV, n. 54.
L'Allegato 23 al suddetto regolamento è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-36