Art. 3
Regolamento

Art. 3

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In vigore dal 21 set 1938
L' dello stesso regolamento è così modificato: «. - I membri dell'equipaggio e i passeggeri italiani o stranieri, che transitano il confine per via aerea, in entrata o in uscita dal Regno, debbono essere muniti di documenti, validi, secondo le vigenti disposizioni, per attraversare la frontiera».
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