Art. 25
Regolamento

Art. 25

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In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 217 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 217. - I piloti militari provvisti del «brevetto di pilota militare», hanno diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo (secondo grado). Per ottenere, invece, il brevetto di pilota di aerodina da trasporto pubblico o da lavoro aereo (terzo grado) essi devono sostenere gli esami tecnici di navigazione previsti al successivo articolo 244, numero 2, lettera d), e) ed f). Inoltre, se non abbiano svolto attività di volo notturno alle condizioni previste nell'articolo 244, numero 1, lettera e), devono sostenere la prova ivi indicata e, se non abbiano svolto attività di pilotaggio senza visibilità esteriore alle condizioni previste nell'articolo 244, numero l, lettera f) devono sostenere la prova ivi indicata. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai piloti militari in attività di servizio il cui «brevetto di pilota militare» sia in regolare corso di validità, e a quelli in congedo che siano dichiarati «allenati» dalle competenti autorità, relativamente all'anno in corso. I piloti militari in congedo provvisti del «brevetto di pilota militare», se, da oltre un anno, non abbiano svolto attività di volo in qualità di piloti militari, hanno diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo (secondo grado), semprechè dimostrino di aver compiuto nell'anno almeno quattro ore di volo debitamente controllate da un'autorità aeronautica. I piloti provvisti del «brevetto di aeroplano» (primo brevetto militare) e quelli provvisti del brevetto di pilota preliminare previsto dall' della legge 22 dicembre 1932, n. 2021, hanno diritto al brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo (primo grado)».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-25