Art. 24
Regolamento

Art. 24

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In vigore dal 21 set 1938
Al testo dello stesso regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore: «Art. 212-bis. - Il Ministero dell'aeronautica può esentare dal compimento delle prove previste nel precedente articolo, quando l'abilitazione è richiesta per il pilotaggio di aeromobili aventi caratteristiche simili a quelli che il richiedente è autorizzato a pilotare. Sono inoltre esentati dalle prove stesse coloro che comprovino di avere svolta, in qualità di piloti militari, adeguata attività di volo con aeromobili aventi caratteristiche simili a quelli per il cui pilotaggio richieggono l'abilitazione».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-24