Regolamento
Art. 23
23 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 212 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 212. - L'abilitazione è suscettibile di successive variazioni, a richiesta dell'interessato. La sua validità è indefinita, e solo dipende dalla validità del brevetto del quale è parte integrante, per tutti i voli che il pilota compie essendo solo a bordo.
Chiunque intenda ottenere l'abilitazione a pilotare un determinato tipo di aeromobile, diverso dai tipi per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione all'atto del rilascio del brevetto o successivamente, deve presentarne domanda al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo) e superare, pilotando l'aeromobile per il cui pilotaggio richiede l'abilitazione, le seguenti prove:
a) prova di altezza. Per tale prova, il Ministero dell'aeronautica determina, di volta, in volta, la durata del volo e la quota che deve essere raggiunta, in rapporto al tipo di aeromobile;
b) esecuzione di almeno tre atterraggi o ammaraggi, uno dei quali deve essere compiuto iniziando la discesa, con i motori ridotti al minimo, dalla quota che sarà precedentemente indicata al candidato, fermandosi a non più di centocinquanta metri da un punto prestabilito;
c) quando si tratti di velivoli anfibi, esecuzione di tre atterraggi e di tre ammaraggi; un atteraggio e un ammaraggio devono essere
compiuti nelle condizioni indicate nella precedente lettera b).
Le suddette prove devono essere eseguite dal pilota solo a bordo e controllate da barografo.
Le prove devono essere compiute in presenza di una commissione nominata, di volta in volta, dal Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo). È in facoltà del Ministero, in rapporto alla difficoltà delle prove, di determinare che queste siano controllate da un proprio delegato anziché da una commissione.
L'esito delle prove deve risultare da apposito verbale che la commissione o il delegato, a prova ultimata, trasmette al Ministero dell'aeronautica insieme con la relativa cartina barografica, firmata dagli esaminatori. il verbale deve menzionare gli incidenti eventualmente avvenuti, specialmente nell'atterraggio o nell'ammaraggio.
L'annotazione della conseguita abilitazione è apposta sul brevetto dal Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo).
Possono pilotare qualsiasi nuovo tipo di aeromobile, indipendentemente dalle conseguite abilitazioni, i piloti collaudatori iscritti in un apposito albo a cura del Ministero dell'aeronautica».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-23