Regolamento
Art. 20
20 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 209 è così modificato:
«Art. 209. - I brevetti di pilota di aerodina, di primo e di secondo grado hanno la validità di dodici mesi; quelli di terzo grado la validità di sei mesi.
Al termine dei periodi di validità indicati nel comma precedente, i titolari dei brevetti hanno diritto alla rinnovazione purchè abbiano subito con esito favorevole la visita psicofisiologica prescritta al successivo articolo 239 ed abbiano svolta la seguente attività di volo:
cinque ore almeno di volo, in qualità di pilota, i titolari di brevetto di terzo grado;
quattro ore almeno di volo, in qualità di pilota, i titolari di brevetto di secondo grado;
due ore almeno di volo, in qualità di pilota, i titolari di brevetto di primo grado.
I brevetti di primo, di secondo e di terzo grado devono, alla scadenza, essere trasmessi al Ministero dell'aeronautica, per l'annotazione relativa al loro rinnovo.
I titolari di un brevetto di secondo o di terzo grado, i quali, non essendo più in possesso dei requisiti richiesti per i rispettivi brevetti, non abbiano diritto al rinnovo, possono domandare al Ministero dell'aeronautica di essere ammessi ed esercitare le mansioni inerenti al brevetto di grado inferiore, purchè conservino i requisiti di idoneità psicofisiologica richiesti per quest'ultimo brevetto ed abbiano svolta l'attività di volo per il medesimo richiesta.
A tal fine, il brevetto dell'interessato deve essere trasmesso al Ministero dell'aeronautica per la relativa annotazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-20