Regolamento
Art. 17
17 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 201 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 201. - Il rilascio dei brevetti e delle licenze di qualunque natura è sottoposto al pagamento delle tasse stabilite dalle vigenti disposizioni.
Tale pagamento si effettua mediante apposizione di marche, le quali vengono annullate dal Ministero dell'aeronautica ovvero dai comandi o dalle direzioni civili di aeroporto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-17