Regolamento
Art. 16
16 / 44In vigore dal 21 set 1938
All'articolo 196 sono introdotti i seguenti emendamenti:
La lettera d) è abrogata.
La lettera e) è così modificata:
«e) nel caso che il brevetto al quale si aspira sia il brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo (primo grado), dichiarazione del pilota istruttore, controfirmata dal dirigente la scuola, nella quale si attesti, sotto la personale responsabilità dei firmatari, che l'aspirante ha compiuto almeno dodici ore di volo, ivi comprese quelle a doppio comando, e che l'aspirante stesso si trova in tutte le volute condizioni per subire le prove»;
L'ultimo comma è così modificato: «Gli aspiranti al conseguimento di uno dei brevetti aeronautici contemplati nel presente regolamento, i quali comprovino la qualità di militari in attività di servizio presso le forze armate o di impiegati civili dello Stato in attività di servizio, devono presentare, a corredo della domanda, solo i documenti indicati alle lettere e), f), h), i) ed l)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-16