Regolamento
Art. 14
14 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 192 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 192. - Nessuno può esercitare le mansioni di pilota (di aerodina munita di organo motopropulsore, di aliante, di pallone libero, di dirigibile), di ufficiale di rotta, di motorista di aeromobile o di radioelettricista di aeromobile, senza avere preventivamente ottenuto il brevetto, o l'attestato, e la licenza rispettivamente prescritti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-14