Art. 14
Regolamento

Art. 14

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In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 192 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 192. - Nessuno può esercitare le mansioni di pilota (di aerodina munita di organo motopropulsore, di aliante, di pallone libero, di dirigibile), di ufficiale di rotta, di motorista di aeromobile o di radioelettricista di aeromobile, senza avere preventivamente ottenuto il brevetto, o l'attestato, e la licenza rispettivamente prescritti».
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-14