Art. 13
Regolamento

Art. 13

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In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 189 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 189. - Chiamasi brevetto aeronautico, ovvero attestato aeronautico, il documento che riconosce ed attesta nel titolare la capacità di esercitare a bordo degli aeromobili, secondo le condizioni fissate nel presente regolamento, le speciali mansioni indicate nel brevetto o nell'attestato medesimo. Esistono le seguenti specie di brevetti e di attestati aeronautici: 1) brevetto di pilota di aerodina munita di organo motopropulsore, suddiviso in: a) brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo, o di primo grado; b) brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo, o di secondo grado; c) brevetto internazionale di pilota di aerodina da trasporto pubblico o da lavoro aereo, o di terzo grado; 2) brevetto di pilota di aliante veleggiatore; 3) brevetto di pilota di pallone libero; 4) brevetto di pilota di dirigibile (di prima, di seconda e di terza classe); 5) brevetto di ufficiale di rotta (di prima e di seconda classe); 6) brevetto di motorista per il servizio a bordo degli aeromobili; 7) brevetto di radioelettricista per il servizio a bordo degli aeromobili (radiotelegrafista o radiotelefonista); 8) attestato di pilota di aliante libratore (delle classi «A» e «B»). Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di rilasciare, ove lo ritenga opportuno, speciali brevetti o attestati per quei nuovi tipi di aeromobili che venissero in avvenire ad essere creati in relazione al progresso della tecnica e della industria aeronautica».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-13