Regolamento
Art. 12
12 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 174 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 174. - Le stazioni di radiocomunicazioni indicate nel precedente articolo 173 devono essere usate nelle condizioni previste dal regolamento sull'impiego degli apparecchi di radiocomunicazione a bordo degli aeromobili, approvato dalla Commissione internazionale per la navigazione aerea».
L'articolo 175 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-12