Art. 91 · Procedimento davanti la commissione distrettuale
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 91

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Procedimento davanti la commissione distrettuale

In vigore dal 17 mar 1938
Procedimento davanti la commissione distrettuale di disciplina. L'agente è invitato a comparire davanti alla commissione distrettuale di disciplina, e quando è presente può farsi assistere da un funzionario dell'Amministrazione o da un graduato del Corpo addetti allo stabilimento del capoluogo del distretto. Il presidente, constatata la presenza dell'incolpato o l'assenza di lui, malgrado la regolarità dell'invito a comparire, dispone che il relatore dia lettura dei verbali, dei rapporti, delle contestazioni e degli interrogatori dell'incolpato, nonché degli altri atti che crederà necessari. Indi invita l'incolpato a dare le sue discolpe. Dopo le dichiarazioni dell'incolpato sono sentiti i testimoni eventualmente citati o presentati d'ufficio o dall'incolpato. Il presidente dà poi la parola al funzionario o al graduato che assiste l'incolpato, e chiede quindi a quest'ultimo se abbia nulla da aggiungere. Successivamente, fattili uscire entrambi dalla sala, riassume le risultanze del procedimento, e invita i componenti della commissione a dare il loro parere. La votazione è fatta secondo l'ordine inverso a quello dei gradi, e la decisione è presa a maggioranza di voti. Se la commissione ravvisa necessario assumere nuove informazioni, il presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza e provvede agli incombenti necessari.
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