Art. 79 · Riduzione di stipendio o di paga di primo grado
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 79

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Riduzione di stipendio o di paga di primo grado

In vigore dal 17 mar 1938
La riduzione di stipendio o di paga di 1° grado può durare da 1 a 30 giorni, e consiste nelle perdita di un quarto dello stipendio o della paga giornaliera, senza che l'agente sia esentato dal servizio. Essa viene inflitta dalla commissione locale di disciplina ai comandanti ed ai capiguardia in ogni caso, e agli agenti di grado inferiore ove la durata debba superare 15 giorni; dal direttore negli altri casi. Ove concorrono speciali esigenze di famiglia, il direttore può consentire che la punizione, quando superi i 12 giorni, sia scontata con pagamento rateale. Agli agenti puniti con la riduzione di stipendio o di paga sono; a) ridotti nella stessa misura dello stipendio o della paga: l'indennità militare, l'aumento di paga per rafferma, il soprassoldo per distintivo di merito; b) sospesi: il supplemento di servizio attivo, l'aumento del 10 per cento sulla paga, l'indennità militare speciale, le indennità di alloggio e vestiario, l'indennità temporanea di caroviveri o l'aggiunta di famiglia; c) conservato per intero: l'aumento della indennità militare assegnata alla famiglia.
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