Art. 73 · Ordine e nettezza.
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 73

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Ordine e nettezza.

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e del casermaggio, di quelli della mensa, ed in genere di ogni altro oggetto di loro uso personale. È vietato adibire detenuti o inservienti a tali servizi.
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