Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 73
227 / 256Ordine e nettezza.
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e del casermaggio, di quelli della mensa, ed in genere di ogni altro oggetto di loro uso personale.
È vietato adibire detenuti o inservienti a tali servizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-73