Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 69
223 / 256Saluto degli agenti
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti di custodia in uniforme debbono il saluto:
1) alle LL. MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice ed a S. A.
R. il Principe ereditario;
2) al Sommo Pontefice;
3) ai Capi degli stati esteri;
4) ai Principi della famiglia Reale e delle Case regnanti estere;
5) al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
6) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine;
7) ai Senatori e Deputati riuniti in corpo, ed alle loro deputazioni;
8) alle bandiere nazionali delle forze armate dello Stato ed a quelle dei comuni decorate al valor militare;
9) al Ministro di grazia e giustizia ed al Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;
10) al prefetto della provincia;
11) al procuratore generale del Re della corte d'appello del distretto, ed al procuratore del Re del circondario in cui si trova lo stabilimento;
12) al giudice di sorveglianza;
13) ai direttori dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
14) agli ufficiali delle forze armate dello Stato in divisa;
15) alle sentinelle delle forze armate dello Stato;
16) ai graduati del Corpo.
Gli agenti che prestano servizio di sentinella esterna debbono rendere gli onori prescritti dal regolamento per il servizio territoriale del R. Esercito.
È inoltre loro dovere di osservare le vigenti disposizioni sulla reciprocità del saluto coi militari e sottufficiali delle forze armate dello Stato.
Gli agenti, anche se vestiti in borghese, sono obbligati al saluto verso i superiori dai quali dipendono immediatamente.
Storico versioni
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