Art. 69 · Saluto degli agenti
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 69

223 / 256

Saluto degli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti di custodia in uniforme debbono il saluto: 1) alle LL. MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice ed a S. A. R. il Principe ereditario; 2) al Sommo Pontefice; 3) ai Capi degli stati esteri; 4) ai Principi della famiglia Reale e delle Case regnanti estere; 5) al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato; 6) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine; 7) ai Senatori e Deputati riuniti in corpo, ed alle loro deputazioni; 8) alle bandiere nazionali delle forze armate dello Stato ed a quelle dei comuni decorate al valor militare; 9) al Ministro di grazia e giustizia ed al Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena; 10) al prefetto della provincia; 11) al procuratore generale del Re della corte d'appello del distretto, ed al procuratore del Re del circondario in cui si trova lo stabilimento; 12) al giudice di sorveglianza; 13) ai direttori dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; 14) agli ufficiali delle forze armate dello Stato in divisa; 15) alle sentinelle delle forze armate dello Stato; 16) ai graduati del Corpo. Gli agenti che prestano servizio di sentinella esterna debbono rendere gli onori prescritti dal regolamento per il servizio territoriale del R. Esercito. È inoltre loro dovere di osservare le vigenti disposizioni sulla reciprocità del saluto coi militari e sottufficiali delle forze armate dello Stato. Gli agenti, anche se vestiti in borghese, sono obbligati al saluto verso i superiori dai quali dipendono immediatamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-69