Art. 6 · Domanda di arruolamento
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 6

3 / 256

Domanda di arruolamento

In vigore dal 17 mar 1938
La domanda di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia deve essere presentata al procuratore del Re del circondario ove l'aspirante risiede, corredata dei seguenti documenti: 1) atto di nascita; 2) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; 3) certificato di leva o di congedo; 4) certificato di cittadinanza italiana; 5) dichiarazione medica dalla quale risulti la sana e robusta costituzione, la mancanza di difetti fisici, e la statura; 6) certificato di compimento del corso superiore elementare; 7) certificato penale; 8) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dell'ultimo domicilio; 9) certificato di stato libero o di matrimonio. I documenti di cui ai nn. 5, 7, 8 e 9 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda. Il procuratore del Re assume informazioni, a mezzo della Prefettura, sulla condotta morale e politica dell'aspirante, richiede il certificato generale del casellario, e per gli aspiranti che abbiano prestato servizio nel Regio esercito o in altri Corpi armati anche il foglio matricolare con le note caratteristiche. Completata l'istruttoria, il procuratore del Re trasmette, col suo parere motivato, la domanda e i documenti al Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-6