Art. 56 · Accertamenti sanitari
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 56

53 / 256

Accertamenti sanitari

In vigore dal 17 mar 1938
Gli accertamenti sanitari, occorrenti per stabilire la natura e la durata della malattia e la sua dipendenza o meno da cause di servizio, si compiono nei modi stabiliti dal Regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulla procedura per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato. Le spese inerenti alle visite collegiali richieste dagli agenti sono a carico dei medesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-56