Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 5
2 / 256Arruolamento e dispensa dalla chiamata alle armi
In vigore dal 17 mar 1938
All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere.
Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva, salvo le disposizioni delle leggi e regolamenti militari per i casi di mobilitazione e di richiamo per istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-5