Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 46
43 / 256Competenze di viaggio agli agenti che lasciano il servizio
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti dispensati d'ufficio dal servizio o collocati a riposo e le loro famiglie, nonché le famiglie degli agenti morti in attività di servizio hanno diritto alle stesse competenze dovute pel trasferimento, quando si recano in altro comune diverso da quello dell'ultima residenza per stabilirvi il loro domicilio, purchè la partenza non si protragga di oltre due anni dalla cessazione del servizio stesso.
Le relative somme vengono pagate nei modi stabiliti nell'.
Le competenze stabilite pei trasferimenti non spettano agli agenti che lasciano il servizio di loro volontà senza aver diritto a pensione od indennità, nè a quelli dispensati dal servizio in seguito a provvedimento disciplinare con decreto che contenga la esplicita dichiarazione relativa alla perdita del diritto a pensione, anche quando alla famiglia competa la pensione di riversibilità, nonché alle guardie licenziate per qualsiasi motivo durante il periodo di esperimento.
Storico versioni
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