Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 31
28 / 256Classificazione e graduatoria
In vigore dal 17 mar 1938
Per ogni prova i singoli componenti la commissione esaminatrice assegnano un voto da zero a dieci.
Sono ammessi agli orali i candidati che hanno riportato per ciascuna prova almeno sei voti e sono dichiarati idonei al grado di capoguardia di 2ª classe i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova.
La Commissione di cui all', riconosciuta la regolarità degli esami, forma la graduatoria degli idonei secondo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze indicate nell' del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
Saranno dichiarati vincitori i primi della graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso, ma nessuno di essi potrà ottenere la promozione a capoguardia di 2ª classe prima che siano decorsi tre anni dalla promozione a sottocapoguardia di 1ª classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-31