Art. 29 · Esami per capoguardia
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 29

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Esami per capoguardia

In vigore dal 17 mar 1938
Gli esami per capoguardia sono scritti ed orali. Le prove scritte, in numero di quattro, vertono sulle materie seguenti: 1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena; 2) nozioni di contabilità carceraria; 3) disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale riguardanti la detenzione preventiva, le pene e le misure di sicurezza; 4) statistica penitenziaria. La prova orale ha per oggetto le stesse materie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-29