Art. 27 · Esame definitivo e graduatoria
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 27

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Esame definitivo e graduatoria

In vigore dal 17 mar 1938
Gli esami orali hanno luogo avanti una commissione composta del capo dell'ufficio del personale di custodia o di chi ne fa le veci, presidente, del direttore della scuola, e degli insegnanti delle singole materie; funge da segretario un magistrato del Ministero. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato la media di sette e non meno di sei punti su dieci in ciascuna prova. La Commissione di cui all', riconosciuta la regolarità degli esami, compila la graduatoria secondo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze indicate all' del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176. Il Ministero, in relazione ai posti disponibili, procederà alle promozioni.
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