Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 26
23 / 256Scrutinio finale
In vigore dal 17 mar 1938
Al termine del corso gli insegnanti, riuniti in commissione sotto la presidenza del direttore della scuola, procedono allo scrutinio finale dei candidati.
Il giudizio dei singoli componenti la commissione è espresso mediante l'assegnazione di un voto da zero a dieci.
Sono ammessi agli orali soltanto i candidati che hanno riportato non meno di sei punti in ciascuna materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-26