Art. 253 · Agenti in soprannumero
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo VII

Art. 253

253 / 256

Agenti in soprannumero

In vigore dal 15 set 1957
Gli agenti che all'entrata in vigore del presente regolamento sono in soprannumero ai sensi dell' della legge 2 aprile 1922, n. 389, se hanno compiuto 25 anni di servizio sono collocati a riposo. Gli altri rientreranno nel ruolo, prendendo posto immediatamente dopo l'ultimo del loro grado o della loro classe nei limiti dei posti vacanti nel grado o classe stessi. Quelli in eccedenza ai posti disponibili nel grado o nella classe potranno essere mantenuti in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze, rimanendo nel Corpo secondo le norme contenute nel primo capoverso dell'. Alla spesa inerente agli agenti mantenuti in soprannumero sino al loro riassorbimento nel grado o nella classe a cui appartengono si farà fronte con le economie in dipendenza di vacanze di posti.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-253