Art. 250 · Esami per capoguardia e per sottocapoguardia
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo VII

Art. 250

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Esami per capoguardia e per sottocapoguardia

In vigore dal 15 set 1957
I primi esami per le promozioni a capoguardia di 2ª classe saranno indetti nel 1939. I posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1938 saranno conferiti per merito, previo parere della commissione di cui all', ai sottocapiguardia di 1ª classe che abbiano compiuto almeno due anni di servizio in detta classe e riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Il limite di età stabilito nel primo comma dell' per l'ammissione agli esami di sottocapoguardia non si applica per gli agenti in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-250