Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 248
206 / 256Libretti ferroviari
In vigore dal 15 set 1957
L'uso del libretto ferroviario personale e per la famiglia è concesso a tutti i graduati del Corpo, qualunque sia la loro anzianità e alle guardie che hanno compiuto tre anni di servizio.
In tale periodo viene anche computato il servizio prestato nel Regio Esercito, nella Regia Marina, nella Regia Aeronautica e negli altri Corpi armati e Amministrazioni dello Stato, purchè l'agente abbia prestato almeno due anni di effettivo servizio nel Corpo.
Alle guardie che non hanno raggiunta la suddetta anzianità ed alle loro famiglie vengono di volta in volta rilasciate le richieste stabilite per fruire delle riduzioni ferroviarie.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-248