Art. 246 · Pagamento dei premi di rafferma
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 246

204 / 256

Pagamento dei premi di rafferma

In vigore dal 15 set 1957
I premi di rafferma vengono pagati al termine di ciascuna rafferma dagli stabilimenti dai quali dipendono gli agenti, previo assestamento dei conti di dare ed avere. All'uopo il contabile o l'autorità dirigente dello stabilimento fa pervenire, entro i primi cinque giorni del mese, alla direzione centrale competente l'elenco dei premi di rafferma che maturano nel mese successivo. La direzione centrale emette i corrispondenti ordinativi di pagamento a favore del contabile o dell'autorità dirigente indicati, i quali provvedono al pagamento con stati nominativi, previo rilascio di quietanza dagli interessati. La quietanza è per la intera somma di spettanza dell'agente.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-246