Art. 244 · Indennità in caso di testimonianza
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 244

202 / 256

Indennità in caso di testimonianza

In vigore dal 15 set 1957
Gli agenti chiamati a deporre come testi in cause civili e penali avanti l'autorità giudiziaria per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni devono esibire, per allegarlo alla tabella di liquidazione delle differenze loro dovute a norma dell', un certificato dell'ufficio pagatore da cui risultino le somme percepite come testi ordinari, con la dichiarazione che furono escussi su fatti relativi alle loro funzioni.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-244