Art. 242 · Pagamento delle indennità per servizi provvisori
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 242

200 / 256

Pagamento delle indennità per servizi provvisori

In vigore dal 15 set 1957
Le indennità per servizi provvisori di cui all' sono pagate dalle direzioni degli stabilimenti di provenienza.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-242