Art. 239 · Somministrazione dei fondi
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 239

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Somministrazione dei fondi

In vigore dal 15 set 1957
La somministrazione dei fondi per gli stipendi e le paghe di cui ai precedente articolo viene fatta dalle direzioni centrali in modo che le somme siano esigibili il giorno 26 del mese per i pagamenti di cui alla lett. a), ed il penultimo del mese per i pagamenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente. La direzione centrale somministra i fondi occorrenti mediante buoni di prelevamento sulle aperture di credito. Alla fine del trimestre ogni direzione restituisce alla direzione centrale lo stato nominativo trimestrale debitamente quietanzato. Il funzionario incaricato della gestione contabile o, in mancanza, l'autorità dirigente compila la tabella delle somme da ritenersi sugli averi degli agenti e, prima di provvedere al pagamento delle quote loro spettanti, sottopone la tabella al ragioniere capo per il controllo e la emissione dei relativi ordini di pagamento.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-239