Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 236
194 / 256Conto giudiziale
In vigore dal 15 set 1957
Il funzionario incaricato della gestione contabile, sia presso le direzioni sia presso l'Amministrazione centrale, trasmette alla Corte dei conti, entro il mese di settembre di ogni anno, od alla fine della sua gestione, per il tramite del ministero, il conto giudiziale dei fondi degli agenti distinti in due parti, fondi individuali e profitti realizzati, con tutti i documenti giustificativi.
Le direzioni degli stabilimenti debbono unire anche una copia delle tabelle degli assegni dovuti agli agenti nell'ultimo mese dell'esercizio e della gestione, ed una copia del rendiconto della gestione del fondo dei profitti realizzati.
Le direzioni delle carceri giudiziarie, alle quali non e addetto il funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile, inviano al Ministero, alla fine dell'esercizio od in occasione di cambiamento di direttore, il conto suddetto insieme al verbale di consegna della cassa.
Dove non esiste direzione autonoma, il conto viene reso dall'autorità dirigente. Col conto si invia anche il verbale di verifica e di passaggio della cassa.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-236