Art. 235 · Conti correnti
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 235

193 / 256

Conti correnti

In vigore dal 15 set 1957
La tenuta dei registri di conto corrente e dei libretti analoghi per prestiti, come anche la conservazione dei relativi documenti giustificativi di entrata e di spesa, sono affidate al funzionario incaricato della gestione contabile o, in mancanza, ad altro impiegato della direzione. I registri e i libretti debbono essere tenuti al corrente giorno per giorno, e contenere tutti gli introiti e gli esiti che si verificano. Almeno ogni tre mesi il contabile o l'impiegato come sopra incaricato comunica agli agenti il libretto di conto corrente perché, presane cognizione, vi appongano la firma ove non abbiano osservazioni da fare.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-235