Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 229
187 / 256Registri della mensa
In vigore dal 15 set 1957
I conti della mensa in comune sono tenuti al corrente dal comandante o capoguardia nel registro apposito, del quale possono prendere visione tutti gli interessati.
In tale registro si segnano giorno per giorno, con la indicazione della data, il numero dei partecipanti alla mensa, i generi consumati, la quantità di essi, i prezzi unitari e lo importo.
Alla fine di ogni mese, previa iscrizione delle somme pagate per provviste, riparazioni, e lavatura della biancheria, ecc., dell'importo delle giornate di cura degli agenti nell'infermeria e negli ospedali esterni, e della mano d'opera degli inservienti o cucinieri, il conto viene chiuso.
Per gli acquisti eseguiti giornalmente a contanti, si segnano in separato registro in entrata le anticipazioni all'uopo fatte dalla direzione al graduato predetto, ed in uscita gli acquisti effettuati.
Per le provviste eccedenti i bisogni della giornata, che la direzione riconosca opportuno di autorizzare, si tiene un registro inventario di carico e scarico nel quale debbono essere annotati gli acquisti e le somministrazioni man mano che avvengono; alla fine di ogni mese si totalizzano le partite, per verificare se le rimanenze dei generi risultanti dal registro corrispondono esattamente alle consistenze di magazzino, il cui accertamento è compiuto dal ragioniere capo alla presenza del graduato consegnatario, e l'ammontare delle quali deve essere portato in attivo del rendiconto mensile della mensa.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-229