Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 225
183 / 256Stanziamento di spese
In vigore dal 15 set 1957
Con decreto del Ministero di grazia e giustizia, di concerto col Ministero delle finanze, è annualmente stabilita, in base alle risultanze consuntive dell'esercizio precedente, la somma che può essere erogata nell'esercizio in corso per i vari titoli di spesa imputabili ai profitti. In correlazione è provveduto con decreto del Ministero delle finanze alla variazione, ove occorra, degli stanziamenti fissati in via provvisoria nello stato di previsione di cui all'.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-225